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Circolare 10 dicembre 1997 – sulla vendita di strumenti destinati all’autodifesa

MINISTERO DELL’INTERNO – Circolare 559/C-50.652-E-97 del 10 dicembre 1997 concernente la vendita di strumenti destinati all’autodifesa (storditori elettrici).

>Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito alla collocazione giuridica degli apparecchi o strumenti ad emissione di onde elettriche. A1 riguardo si rappresenta che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha a suo tempo esaminato i seguenti prototipi degli strumenti in argomento per i quali ha espresso i pareri di seguito specificati:

1 ­ Storditore elettrico modello NOVA XR 5000. Richiesta di classifica della Ditta PREMIER NEW STUDIO S.a.S., con sede in Bologna.
Classificato “ARMA COMUNE” nella seduta del 29 gennaio 1988, in quanto strumento in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l’offesa alla persona (art. 2 L.110/75 in relazione all’art. 30 del T.U.L.P.S.).
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 148 del 30 giugno 1989.
2 ­ Strumento elettronico ad emissione di onde elettromagnetiche, sonore e ad effetto luminoso, denominato THUNDER modello 945 SP e modello FX. Richiesta di classifica della Ditta GEDACO di Roma.
Classificato “ARMA COMUNE” nella seduta n, 197 del 27 novembre 1992, a norma dell’art. 2 L.110/75 e in relazione all’art. 30 del T.U.L.P.S., in quanto in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l’offesa alla persona.
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 206 del 18 giugno 1993, a seguito di richiesta della Ditta WELT ELECTRONIC S.r.1. di Firenze.
Considerato che talune ditte pubblicizzano la possibilità dell’acquisto di strumenti di produzione estera, similari a quelli anzidescritti, si ritiene opportuno far rilevare la necessità che le ditte interessate alla loro importazione e commercializzazione producano preventiva istanza alla Divisione Armi ed Esplosivi del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale.
Le istanze saranno sottoposte al parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, a norma dell’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ciò posto, si precisa che degli strumenti in questione è vietato il porto ai fini della difesa personale, in quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2 della L. 18 aprile 1975 n. 110 e 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Sarà opportuno, pertanto, attuare in ambito locale accurati controlli del fenomeno al fine di fornire le necessarie indicazioni del caso agli operatori del settore, onde prevenire comportamenti non conformi alle disposizioni in materia vigenti.

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