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Basta al bollo sulle denunzie – (1998)

Ministero dell’Interno – Circolare 12206/559/C.22310-10171(3) del 27 giugno 1998 – Imposta di bollo per la denunzia di detenzione di armi e munizioni

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti l’assoggettabilità all’imposta di bollo della denunzia di detenzione di armi e munizioni prevista dall’art. 38 del TULPS.

Al riguardo, preliminarmente, si osserva che per espresso dettato normativo l’obbligo della conformità alla legge del bollo incombe nei soli casi di presentazione all’autorità competente di atti aventi natura di avviso o di dichiarazione. Si tratta quindi di determinare se la denunzia ex art. 38 del TULPS rientri o meno in una delle due categorie.
Non pare sostenibile che essa appartenga alla categoria degli avvisi: questi ultimi infatti, sono puntualmente individuati come tali dal Testo Unico (ad es. trasporto d’armi comuni o da guerra). Questo ministero considera invece la denunzia alla stregua di una dichiarazione a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni od esplosivi l’autorità competente, provocandone l’esercizio del potere di verifica, il cui esito apparirà sull’esemplare “conforme alla legge sul bollo”, così come recita l’art. 15 del regolamento al TULPS, con ciò ricomprendendo la denunzia ex art. 38 nelle previsioni dell’art. 15 del regolamento medesimo, ma al tempo stesso effettuando un inequivoco rinvio alla vigente normativa tributaria.

In sostanza con la prescrizione della conformità della denunzia alla legge sul bollo si statuisce un esplicito rinvio a profili meramente fiscali che, a questo punto, si configurano preminenti, avendo il TULPS esaurito la sua funzione con la prescrizione dell’obbligo della denunzia e con l’indicazione della forma e dei contenuti della dichiarazione (art. 58 Reg. TULPS).
Attualmente, come noto, l’imposta di bollo è regolata dal DPR 26-10-1972 n. 642 che, a differenza del precedente regime, non sottopone al tributo sin dall’origine i “certificati, attestazioni, dichiarazioni e processi verbali, licenze, permessi, autorizzazioni, diplomi, ecc. rilasciati da uffici pubblici” mantenendo l’imposizione unicamente per le istanze, le petizioni ed i ricorsi.

Ne consegue che la denunzia ex art. 38 TULPS, assumendo la forma della dichiarazione e non dell’istanza (né tanto meno della petizione o del ricorso, non essendo richiesta dal dichiarante l’emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine.

A tale indirizzo le SS. LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni al fine di uniformare la condotta degli organi, indicati nel comma 1 del citato art. 38, deputati lla ricezione delle denunzie.

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