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Circolare Ministeriale – Abilitazione venatoria ex art. 22 legge157/92. Chiarimenti-Nuovi Esami

In estrema sintesi, le novità riportate dalla circolare sono le seguenti:

È necessario richiedere nuovamente l’abilitazione venatoria, sostenendo il relativo esame, esclusivamente nel caso in cui la licenza di porto di fucile uso caccia sia stata revocata come sanzione accessoria in caso di condanna definitiva per i reati di cui all’art. 30  comma 1, lettere c) (per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo) ed e) (per chi esercita l’uccellagione) della legge n. 157/92, e in caso di recidiva per i reati di cui alla lettera d) (per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive) e i) (per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili) e non anche nelle diversi ipotesi di revoca possibili.

abilitazione-venatoria-ex-art-22-legge-11_02_1992_n_157_chiarimenti

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