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Decr. Legislativo 31-3-98 n. 112 – Direttori di tiro

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)
(estratto)
Titolo V
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Capo I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Art. 158.
O g g e t t o

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia “polizia amministrativa regionale e locale”.

2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l’esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
Art. 159.
Definizioni

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita’ relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all’articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunita’ nazionale, nonche’ alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
Art. 160
Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, e dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell’articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
Art. 161.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalita’ e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all’ articolo 160.
Art. 162.
Trasferimenti alle regioni

1. E’ trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu’ province, nell’ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento e’ tempestivamente informata l’autorita’ di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale e’ disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
Art. 163.
Trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell’articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all’articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all’articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all’esercizio dell’industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all’attivita’ di dare alloggio per mercede, di cui all’articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attivita’ di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita’ tecnica dell’interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all’articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ di direttore o istruttore di tiro, di cui all’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l’esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all’articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all’articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e’ data tempestiva informazione all’autorita’ di pubblica sicurezza.

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