IL DECRETO 9.8.2011 E LE VARIAZIONI APPORTATE ALLA LEGGE
Romano Schiavi
Forensic Science S. dip
IL DECRETO 9.8.2011 E LE VARIAZIONI APPORTATE ALLA LEGGE RIGUARDANTE GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA DI PRODOTTI ESPLODENTI.
LE NUOVE QUANTITA’ DI PRODOTTO ESPLODENTE DETENIBILE
A. PREMESSA
Il decreto 9.8.1011 era rivolto, principalmente, alla necessità di classificare in una delle categorie previste dall’articolo 82 del Regolamento di esecuzione del TULPS gli artifici pirotecnici già affrancati dalla legge sugli esplosivi, dopo un”attesa di nove anni e alla loro equiparazione alla nuove categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 in ossequio alla normativa europea. Il Decreto, tuttavia, non si è limitato a questo, ma ha portato modifiche anche agli allegati B e C dello stesso Regolamento e, in particolare, al capitolo VI dell’allegato B riguardante le minute vendite di prodotti esplodenti che più interessa gli armieri. Il fatto che queste modifiche avessero portato alla sostituzione addirittura dei primi tre articoli del capitolo con modifiche anche nelle quantità detenibili, lasciava pensare a cambiamenti sostanziali, magari a favore degli armieri. Nella realtà a parte i più dettagliati divieti nell”ubicazione di un esercizio e le meno dettagliate notizie riguardanti le strutture dei locali, le varianti non sono molto rilevanti, anche se complessivamente restrittive.
B. I NUOVI QUANTITATIVI DI PRODOTTO ESPLODENTE DETENIBILI IN UN
ESERCIZIO DI MINUTA VENDITA.
A mente del nuovo decreto, in un esercizio di minuta vendita, fermi restando il quantitativo massimo di duecento chili di prodotto detenibile già fissato col Decreto 21.9.99, si potranno detenere, in base alla cubatura dei locali:
– gli stessi quantitativi di prodotti di I. IV e V categoria e gli stessi quantitativi di V/D e V/E previsti dalla legge 272 19.9.02* con l”eccezione delle capsule e dei bossoli innescati ma, e qui sta l”inghippo, a condizione che esista la cubatura necessaria e cioè un metro cubo ogni 3,5 chilogrammi di prodotto di V/E o E. Sembra una stupidaggine, ma un esercizio che abbia, come capita sovente, tutta la cubatura impegnata per altri prodotti, dovrà sacrificarne un po’ per avere anche la V/D ed E. Questo, paradossalmente, perché il decreto continui a dire che la V/E può essere detenuta in quantità illimitata. Un parziale recupero di spazio si ha, per fortuna, nel cambio dei quantitativi per metro cubo detenibile per i prodotti di V/C che passano da 1 kg al metro cubo, valido oggi solo per le polveri e i prodotti di IV categoria, a 3,5 chilogrammi per metro cubo.
– 25.000 capsule e 50.000 bossoli innescati, prima detenibili, entrambi, in quantità illimitata. Per fortuna per questi prodotti non esistono limiti di spazio. Il numero delle capsule può raddoppiare per chi fa il anche il caricamento di cartucce.
Il Legislatore è rimasto probabilmente condizionato dall”incidente capitato in una fabbrica che li produce anche se gli inneschi in confezioni come quelle adottate oggi per la vendita, per non parlare dei bossoli innescati, non sono suscettibili di una detonazione in massa.
C. POSSIBILITA’ DI SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI ESPLODENTI
ASSEGNATI IN LlCENZA, CON ALTRI.
Altri cambiamenti introdotti dal Decreto, riguardano le possibilità di sostituzione dei prodotti fra di loro ad iniziativa dell’esercente, prendendone nota sul Registro delle operazioni giornaliere, senza, anche in questo caso per fortuna, darne più avviso alla Prefettura.
In particolare, nulla cambia sulla possibilità di aumentare i prodotti di IV e V categoria C rispettivamente di 10 e 20 chili rinunciando alle polveri, mentre cambiano le seguenti altre possibilità:
– Rinunciando alla IV si potranno detenere 50 kg di V/C anziché 40.
– Rinunciando totalmente alla V categoria gruppo C si potranno detenere 160 kg. di polveri in cartucce.
La cosa potrebbe sembrare vantaggiosa. In realtà è una presa in giro visto che esiste il limite di duecento chili e che con i 50 kg. di polvere in cartucce assegnate senza sostituzioni, si supera già il quantitativo massimo di 200 chili detenibile in una minuta vendita.
D. POSSIBILITA’ DI AUMENTARE IL CARICO DI PRODOTTO ESPLODENTE
NEGLI ESERCIZI ISOLATI
Il Decreto approfitta dei piccoli cambiamenti di cui si è parlato, per dare una definizione di esercizio isolato diversa e più meticolosa di quella desumibile da un vocabolario, ponendo comunque la condizione che, nel caso che un esercizio rientri nella dizione di “isolato”, vengano adottate distanze di sicurezza rilevate dalle tabelle desunte dal cap. IV Reg. TULPS. Poiché il citato capitolo si riferisce ai depositi di esplosivi veri e propri, con strutture e condizioni per la loro sussistenza che hanno nulla a che fare con le minute vendite, l”aumento dei quantitativi fino a tre volte diventerà possibile solo in qualche sporadico caso. Il decreto concede, comunque, la possibilità di dimezzare le distanze in presenza di ostacoli naturali (!) o artificiali o in presenza di strutture REI 120. Il che fa pensare che gli esercizi isolati possano avere anche strutture senza limiti REI.
E. EQUIVALENZE FRA POLVERI E POLVERI IN CARTUCCE.
Una piccola variazione è stata fatta anche nelle equivalenze fra chili di povere e numero di cartucce, in quanto è stata posta una equivalenza anche per le cartucce a salve destinate alle “armi” in libera vendita, detenibili, prima, senza limiti di carico. Ecco la nuova tabella:
– n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
– n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
– n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
– n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga,
oppure
– n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E.
F. VARIE POSSIBILITA’ DI DETENZIONI DI PRODOTTI DI I, IV E V
CATEGORIA GRUPPI C, D ed E, IN SINTESI. DISTRIBUZIONE DEL CARICO.
I prodotti detenibili in un esercizi che si propongono, tenendo conto del limite di prodotto massimo di 200 chilogrammi, sono i massimi consentiti per categoria, avendo naturalmente disponibile la cubatura necessaria che si conferma essere:
– un metro cubo per ogni chilo di prodotto di I e IV categoria;
– 3,5 Kg per i prodotti di V categoria gruppi C, D ed E con esclusione
delle capsule e dei bossoli innescati, limitati tuttavia nel numero, rispettivamente, di 25.000 e 50.000.
I gruppi D ed E possono essere collocati anche nel locale aperto al pubblico.
a) Qualora si abbiano a disposizione due locali di cui uno non aperto al pubblico destinato ai prodotti di IV e V/C, D ed E. si avranno le seguenti soluzioni:
Soluzione di base
– Kg. 25 di polveri da lancio e/o da mina (I categoria);
– Kg. 50 di polveri in cartucce;
– Kg. 20 netti di manufatti di IV categoria;
– Kg. 20 netti di manufatti di V categoria gruppo C;
– Kg. 50 netti di materiali di V categoria gruppo D;
– Quantità indefinita di prodotti della V categoria gruppo E in funzione
della cubatura disponibile;
– 25.000 inneschi e 50.000 bossoli innescati.
Oppure (rinunciando alle polveri da mina)
– Kg. 25 di polveri da lancio;
– Kg. 75 di polveri in cartucce;
– gli stessi prodotti di IV, V/C,V/D,V/E di capsule e bossoli innescati:
Oppure (rinunciando alle polveri da mina)
– Gli stessi quantitativi di poveri, polveri sotto forma di cartucce, prodotti di V/D ed E , inneschi e bossoli innescati;
– kg. 90 di artifici di V/C
Oppure (rinunciando alle polveri da lancio e da mina)
– Kg. 125 di polveri in cartucce;
– Kg. 30 di artifici di IV categoria;
– Kg. 40 di manufatti di V categoria gruppo C;
– Gli stessi prodotti di V/D e V/E, di inneschi e di bossoli innescati.
Oppure (rinunciando alle polveri da lancio e da mina)
– Kg.100 di polveri in cartucce;
– Kg.100 di artifici di V/C;
– Le stesse quantità degli altri prodotti.
b) Qualora sia disponibile un solo locale aperto al pubblico si potranno avere le seguenti soluzioni:.
– Kg. 25 di polveri da lancio;
– Kg. 175 di polveri in cartucce;
– Gli stessi prodotti di V/D ed E e di inneschi e di bossoli innescati.
Oppure
– Kg. 200 di polveri in cartucce;(derivate dalla sostituzione dei prodotti di IV e V/C)
– Kg. 150 di prodotti di V/D ed E inneschi e bossoli innescati.
c) Qualora sia disponibile un solo locale separato con una porta Rei 120 da quello di vendita non abilitato a contenere prodotti espodenti, si potranno avere le seguenti soluzioni:
– Kg. 100 di artifici di vie (Kg. 200 se blisterati)*:
– Gli stessi quantitativi di V/D ed E inneschi e bossoli innescati;
Oppure
– Kg. 30 di prodotti di V categorial/C;
– Kg. 150 di prodotti di V categoria/D;
– Prodotti della V/E per quanto lo consenta la cubatura.
Oltre, naturalmente, le due soluzioni viste in precedenza. Per l’armiere che disponga di un solo locale separato con una porta REI 120 da quello di vendita non idoneo alla conservazione di materiali esplodenti, è possibile detenere alternativamente (perché polveri e cartucce non possono coabitare con gli artifici) prodotti di I e V categoria A e IV e V categoria. (per esempio, solo fuochi artificiali e giocattoli pirici a capodanno e solo cartucce all”apertura della caccia). Dovrebbe tuttavia richiedere licenza per prodotti di IV categoria e V categoria gruppo C che sono convertibili in cartucce mentre non è possibile il contrario. La cosa, a mente del Decreto che si è andati a commentare, è possibilissima e legale ma, temo, sia difficile da far comprendere in caso di ispezione”,
Sono possibili altre combinazioni in base anche al fatto che la sostituzione dei vari prodotti può essere parziale.
2 40 di V/C + 60 derivati dal raddoppio di quelli di IV = 100 kg. V/C = 200 se blisterati. Secondo un discutibile parere della CCCC , si potrebbero raddoppiare solo i 30 Kg. iniziali.
3 Ultimamente, è stata tolta la licenza ad un armiere che effettuava anche il caricamento di cartucce perché aveva 28.000 cartucce in più, senza considerare che non aveva più i 25 chili di polvere impiegata per caricarle equivalenti, appunto, a 28.000 cartucce!
1. Come elencati al § F “soluzione di base”
2. 40 di V/C + 60 derivati dal raddoppio di quelli di IV = 100 kg. V/C = 200 se blisterati. Secondo un discutibile parere della CCCC , si potrebbero raddoppiare solo i 30 Kg. iniziali.
3. Ultimamente, è stata tolta la licenza ad un armiere che effettuava anche il caricamento di cartucce perché aveva 28.000 cartucce in più, senza considerare che non aveva più i 25 chili di polvere impiegata per caricarle equivalenti, appunto, a 28.000 cartucce!