Legge 8 luglio 1998, n. 230 – Nuove norme sull’obiezione di coscienza.
Obiezione di coscienza – Legge 8 luglio 1998 n. 230 modificata il 2 agosto 2007 n. 130
Riporto qui la legge 230 con gli articoli modificati dalla nuova legge, pubblicata nella G.Uff. 22 agosto 2007 n. 194 (modifiche in rosso).
Art. 1. 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle liberta’ di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.
Art. 2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
NOTA
Le frasi in rosso sono state aggiunte dalla legge di modifica del luglio 2007.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività di cui al presente comma.
Unico modo per superare l’ostacolo sarà quindi la rinunzia allo status di obiettore a norma del comma 7 ter. In tal caso non si applica più alcuna restrizione in materia di armi ed esplosivi.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».
2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
AGGIUNTA
Con circolare 557/PAS.10880-12982(5)del 22 novembre 2007 il Ministero ha scritto che ” a parere di quest’Ufficio appare possibile consentire, a favore degli obiettori di coscienza che non abbiano ottenuto la prevista revoca dello status, la detenzione e l’uso delle sole armi a modesta capacità offensiva individuate dal D.M. 362/2001, mentre, per tutti coloro che esibiranno la “presa d’atto” rilasciata dal citato Ufficio, le SS.LL. potranno procedere al rilascio delle richieste licenze in materia di armi o esplosivi”.
Al solito non hanno capito nulla e grufolano compiaciuti nella loro insulsa burocrazia in danno del cittadino.
Scrivono che l’obiettore, per ritornare cittadino normale deve attendere ed esibire la “presa d’atto” dell’Ufficio nazionale per il servizio civile”. Peccato che la legge non preveda nessuna presa d’atto e che quindi il cittadino corre il rischio di attendere anni. Peccato che ignorino che le informazioni da una PA non le deve richiedere il cittadino, ma la stessa PA!
Scrivono che, bontà loro, l’obiettore può fin d’ora continuare a detenere armi liberalizzate. E sparano ignorantesche cavolate perchè: I) Le armi sono state liberalizzate dalla legge 256/1999 e non certo da un decreto ministeriale! 2) L’obiettore può PER LEGGE detenere ogni tipo di arma ad aria compressa e ogni tipo di arma ad avancarica; è vero che il regolamento da emanare potrbebe modificare questa situazione ma: a) deve essere emanato il regolamento e non basta certo una circolare; b) non credo che una legge fatta per agevolare gli obiettori possa, per mezzo di stravaganti interpretazioni del ministero, trasformarsi in una legge ancora più vessatoria di prima, che tolga loro i diritti che già avevano acquisiti. In altre parole: sarebbe una enormità giuridica se la legge venisse interpretata nel senso che gli obiettori non possono più detenere le armi che la legge del 1999 consentiva loro! La modifica è stata fatta per ampliare i loro diritti, non per limitarli.
QUESTO ERA IL TESTO DELLA LEGGE PRIMA DELLA MODIFICA :
“Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.163 del 15 luglio 1998
Art. 1. 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle liberta’ di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalita’ e le norme stabilite nella presente legge.
Art. 2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e’ esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche’ al terzo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita’ organizzata.
Art. 3. 1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l’esercizio dell’obiezione di coscienza.
(omissis)
Art. 14. 1. L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall’obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
6. L’imputato o il condannato puo’ fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia’ stata presentata e respinta per i motivi di cui all’articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, puo’ essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all’articolo 5, comma 1, e’ ridotto a tre mesi.
8. L’accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e’ computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
omissis
Art. 15. 1. L’obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all’articolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’obiettore e’ tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest’ultimo, se la decadenza interviene prima dell’inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e’ disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall’articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e’ vietato detenere ed usare le armi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nonche’ assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu’ grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E’ fatto divieto alle autorita’ di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attivita’ di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e’ vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.
omissis
Art. 23. 1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.